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Rimborso INAIL infortunio per dipendenti comunali: in quali casi?

lentepubblica.it • 31 Maggio 2018

rimborso-inail-infortunio-dipendenti-comunaliLa Corte di cassazione, con la sentenza n. 12807/2018 ha stabilito importanti chiarimenti nei casi di Rimborso INAIL su infortunio per dipendenti comunali: in quali casi?


Un Comune ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, poi illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 873/2012 della Corte d’Appello di Firenze la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Livorno, lo ha ritenuto responsabile dell’infortunio sul lavoro occorso al dipendente e conseguentemente lo ha condannato a rimborsare all’I.N.A.I.L. il relativo esborso assicurativo.

 

Secondo il Comune l’infortunio sarebbe da riportare a colpa esclusiva del lavoratore, il cui comportamento integrava gli estremi del rischio elettivo; che tale comportamento e’ individuato nel fatto che il dipendente, in piedi sul predellino posteriore del camion di raccolta dei rifiuti, al momento del passaggio in una strettoia tra due muri, si era sorretto sulla barra laterale, e non su quella orizzontale, cosi’ finendo con la mano schiacciata tra tale barra ed il muro del limitrofo edificio.

 

Ciò nonostante, per i giudici di legittimità il ricorso è da rigettare. La Cassazione, nel richiamare in merito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene che il comportamento del dipendente comunale non ha le caratteristiche proprie del rischio elettivo che si determina nelle ipotesi in cui venga tenuto dal lavoratore una condotta «abnorme, inopinabile ed esorbitante che si ponga “al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico» con la prestazione e, quindi, non rientrante nella copertura dell’obbligo di sicurezza datoriale, notoriamente esteso, viceversa, alla prevenzione rispetto ad eventuali comportamenti meramente colposi del lavoratore.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

 

Fonte: Corte di Cassazione
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